Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17.
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