Art. 1
In vigore dal 17 mar 1988
1. A decorrere dall'8 gennaio 1988, l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2183/87 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2983/87 sono sostituiti rispettivamente dall'allegato I e dall'allegato II del presente regolamento.
2. In ordine alle domande di acquisto accolte a decorrere dall'8 gennaio 1988, gli organismi ammassatori rimborsano agli operatori, su richiesta di questi ultimi, la differenza tra i pressi fissati, secondo i casi, dai regolamenti (CEE) n. 2183/87 e n. 2983/87 e i prezzi stabiliti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:703:oj#art-1