Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 327/88 è modificato come segue:
In vigore dal 17 mar 1988
1. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente testo:
« Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo di acquisto del vino conferito alla distillazione prevista dall' è pari a: »
2. All'articolo 5, paragrafo 2, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente testo:
« Per i prodotti da distillare, l'organismo di intervento versa un aiuto il cui importo è fissato come segue: »
3. All'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, il testo del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III,
- R I, i vini da tavola rossi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 12,5 % vol e non appartenenti ai tipi R I o R III. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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