Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mar 1988
I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo e i garofani a fiore multiplo contemplati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane fino al 31 maggio 1988.
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