Art. 3 · I mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

Art. 3

I mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

In vigore dal 17 mar 1988
1.2 // - Francia: // Rungis // - R.F. di Germania: // Koeln, Neuss // - Paesi Bassi: // Aalsmeer, Westland // - Regno Unito: // Covent Garden Sono pure da considerarsi rappresentativi i mercati d'importazione sui quali, per uno dei prodotti ed una delle origini in questione, si registrino transazioni importanti.
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