Art. 1
In vigore dal 16 mar 1988
A decorrere dal 20 marzo 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:
1.2.3 // // // // N. d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.1096 // 8540 12 10 8540 12 30 8540 30 00 // Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor - in bianco e nero o in altra monocroma con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 52 cm - altri tubi catodici
// // // Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1988:688:oj#art-1