Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 mar 1988
Gli importi del prelievo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, per il quarto periodo di dodici mesi, sono fissati a: - 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B, - 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:687:oj#art-1