Art. 1
In vigore dal 16 mar 1988
Gli importi del prelievo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, per il quarto periodo di dodici mesi, sono fissati a:
- 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B,
- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.
Storico versioni
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