Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 14. (2) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
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