Art. 1
In vigore dal 16 mar 1988
Per la campagna 1987/1988, limitatamente alla Spagna, in deroga all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (3), se un olivicoltore aderente ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (4), con una produzione di almeno 200 kg a norma dello stesso regolamento, ha venduto in tutto o in parte la propria produzione di olive ad un frantoio riconosciuto, la quantità ammessa al beneficio dell'aiuto è pari a quella ottenuta applicando la resa in olio, stabilita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, al quantitativo di olive prodotte.
Storico versioni
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