Art. 1
In vigore dal 15 mar 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario di Taiwan e della Corea del Sud corrispondente alla sottovoce 2917 11 00 della nomenclatura combinata.
2. L'importo del dazio, calcolato sulla base del prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato, è pari al:
- 20,21 % per il prodotto originario di Taiwan,
- 7,07 % per il prodotto originario della Corea del Sud.
3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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