Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 28 dell' 1. 2. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 20. (7) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 28. (8) GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 22.
Storico versioni

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