Art. 9
In vigore dal 15 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
(3) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3.
Storico versioni
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