Art. 6
In vigore dal 15 mar 1988
Qualora la coltura non sia giunta alla fase della maturazione, le autorità nazionali competenti possono ammettere, come motivo di conservazione del diritto all'aiuto, il caso di forza maggiore nonché il caso di calamità naturali con conseguenze nefaste per la superficie coltivata dal dichiarante.
Ogni caso di forza maggiore o di calamità naturali, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicato, entro tre giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato, all'autorità competente dello Stato membro. La relativa prova deve essere fornita entro un mese a decorrere dalla comunicazione.
Gli Stati membri informano la Commissione dei casi da essi riconosciuti come forza maggiore a calamità naturali.
Storico versioni
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