Art. 2
L'aiuto è erogato per le superfici:
In vigore dal 15 mar 1988
a) effettivamente seminate e per le quali siano state effettuate tutte le normali operazioni culturali e in cui il riso sia giunto a maturazione,
b) per le quali sia stata presentata una dichiarazione conforme al regime previsto dall', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3878/87.
Storico versioni
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