Art. 8
In vigore dal 14 mar 1988
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.
1 viene rilasciato dalle Camere di commercio se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente regolamento.
2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le Camere di commercio hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle Camere di commercio vigilare che i moduli di cui all' siano debitamente compilati.
In particolare, esse verificano se il riquadro riservato alla descrizione delle merci sia stato compilato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
A questa scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinea.
Se il riquadro non è riempito completamente, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tratteggiandola.
4. Ai fini del presente regolamento, il riquadro n. 11 del certificato di circolazione EUR.
1 viene vistato dalla camera di commercio competente.
La data del rilascio del certificato deve essere indicata in tale riquadro.
Storico versioni
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