Art. 4
In vigore dal 14 mar 1988
1. Nell'elenco di cui all'allegato III, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.
Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, il primo comma si applica "mutatis mutandis".2. Nell'elenco di cui all'allegato III per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto è esportato.
Storico versioni
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