Art. 24

Art. 24

In vigore dal 14 mar 1988
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o i formulari EUR. 2 rilasciati o emessi prima del 1° gennaio 1988 saranne accettati fino al 31 maggio 1988 in base alle norme in vigore al momento del loro rilascio o, rispettivamente, della loro emissione. 2. Le disposizioni di cui agli paragrafo 2 e 20 si applicano ai casi di merci esportate prima del 1° gennaio 1988 e i certificati di circolazione emessi a posteriori o duplicati potranno essere rilasciati in base alle norme in vigore prima di tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:809:oj#art-24