Art. 18

Art. 18

In vigore dal 14 mar 1988
1. Le merci spedite dai territori occupati per un'esposizione in un altro paese e vendute dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, purché soddisfino le condizioni previste dal presente regolamento per essere riconosciute originarie e sia data dimostrazione probante alle autorità doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dai territori occupati nel paese del'esposizione e ve le ha esposte; b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunità; c)che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo nella Comunità, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d)che, dal momento in cui erano state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorità doganali deve essere presentato, alle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentaria supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali, le quali abbiano per oggetto la vendita di merci straniere e durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
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