Art. 17

Art. 17

In vigore dal 14 mar 1988
1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un modulo EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, che tali merci siano dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentanto un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 180 ECU quando si tratta di piccole spedizioni o 515 ECU, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
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