Art. 14

Art. 14

In vigore dal 14 mar 1988
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
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