Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 mar 1988
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o maggio 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 aprile 1989, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o maggio 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 15 aprile 1989 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:786:oj#art-5