Art. 5
In vigore dal 14 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
- fino al 30 giugno 1988, per il contingente di cui all', numero d'ordine 09.2787,
- fino al 31 dicembre 1988, per gli altri contingenti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. WARNKE
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
Storico versioni
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