Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile: - fino al 30 giugno 1988, per il contingente di cui all', numero d'ordine 09.2787, - fino al 31 dicembre 1988, per gli altri contingenti. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente J. WARNKE (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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