Art. 2
In vigore dal 14 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.
(4) GU n. L 315 del 5. 11. 1987, pag. 24.
Storico versioni
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