Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
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