Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 mar 1988
I titoli di importazione di cui all' sono validi sessanta giorni a decorrere dalla data del rilascio e comunque non oltre il 31 ottobre di ogni campagna. Tuttavia, per la campagna 1987/1988, la validità dei titoli rilasciati nel mese di marzo decorrere dal 1o aprile. In materia di cauzione e di termini per il rilascio dei titoli, si applicano relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2041/75 (1) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 (2).
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