Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mar 1988
1. Le azioni di ricerca di cui all', paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituiti di ricerca, enti o imprese che hanno la loro sede nella Comunità che: a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie, b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori. Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituiti di ricerca, organismi o imprese le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari. 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese relative alle azioni di cui all', paragrafo 1. In casi eccezionali, la partecipazione finanziaria della Comunità può essere portata al 90 %, qualora le azioni rivestano interesse per l'intera Comunità e almeno quattro Stati membri vi partecipino direttamente. 3. Le spese generali dovute alle azioni di cui all', paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.
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