Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 26 febbraio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1988. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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