Art. 3
Nel regolamento (CEE) n. 3744/87 è inserito il seguente articolo:
In vigore dal 4 mar 1988
« Articolo 7 bis
In deroga al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi di cui agli articoli 6, paragrafo 1 e 7 sono convertiti in moneta nazionale mediante applicazione del tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore:
- il 4 gennaio 1988, per il piano relativo all'anno 1988;
- il primo giorno lavorativo dell'anno rispettivo, per i piani relativi agli anni successivi. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1988:613:oj#art-3