Art. 1
Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 4 mar 1988
« Articolo 5
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1), il valore contabile dei prodotti d'intervento smobilitati, di cui all' del regolamento (CEE) n. 3730/87, corrisponde, per ogni anno civile, al prezzo d'intervento in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente e viene convertito in moneta nazionale applicando i tassi di conversione agricoli in vigore alla stessa data.
2. Qualora i prodotti di intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato con valore zero e lo Stato membro destinatario lo imputa alle entrate nel corso del mese di uscita, al prezzo e al tasso di cui al paragrafo 1. Qualora per uno Stato membro detto prezzo non sia stato fissato, il prezzo applicabile per l'azione relativa al 1988 corrisponde a quello fissato a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3189/87 (2) e, per gli anni successivi, al prezzo fissato dalla regolamentazione analoga per l'anno in questione.
3. Al valore delle forniture di carni bovine si applicano i coefficienti elencati nell'allegato I.
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 12. »
Storico versioni
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