Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 mar 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11.
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