Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è modificato come segue:

In vigore dal 3 mar 1988
1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 6 1. I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna parcella, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli sono confrontati con i dati figuranti in una dichiarazione che deve essere presentata dagli olivicoltori allo scopo di stabilire il loro potenziale di produzione, eventualmente completati su richiesta dello Stato membro interessato. In caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore sono comunicati i dati ottenuti dall'applicazione dei metodi previsti dagli . Gli olivicoltori dispongono in tal caso di tre mesi, a decorrere dalla data della communicazione, per chiedere una verifica dei dati trasmessi. 2. In questo caso, l'organismo incaricato dell'istituzione dello schedario oleicolo procede alla verifica, se necessario in loco, della superficie e del numero di olivi da prendere in considerazione per ciascun olivicoltore. Ove dalla verifica non emergano differenze rispetto ai dati attribuiti all'olivicoltore in questione, questi è tenuto a rimborsare le spese occasionate da tale verifica. 3. Sono dati di base dello schedario: a) i dati dichiarati dagli olivicoltori, in caso di corrispondenza o di discordanza non significativa tra la dichiarazione degli olivicoltori e i dati risultanti dai metodi previsti dagli ; b) in caso di discordanza significativa: - i dati comunicati all'olivicoltore qualora questi non abbia chiesto la verifica prevista al paragrafo 1, secondo comma, - i dati risultanti dalla verifica negli altri casi. » 2) Sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter: « Articolo 6 bis Gli Stati membri produttori procedono, secondo la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, all'aggiornamento annuo dello schedario oleicolo tenendo conto in particolare degli eventuali cambiamenti nelle dichiarazioni di coltura presentata dagli olivicoltori. Articolo 6 ter 1. Gli Stati membri produttori che hanno aderito alla Comunità dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno la facoltà di mettere a punto, mediante prove, la metodologia che più si adatta alla situazione dell'olivicoltura nel loro territorio, tenendo presente, in particolare, la metodologia prevista all'allegato I. A tal fine gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per approvazione, un programma di prove entro il 31 dicembre 1988. 2. La Commissione comunica allo Stato membro la sua decisione sul programma presentato corredandola eventualmente delle modifiche che essa ritenga opportune. Dopo l'approvazione della Commissione, il programma viene eseguito al più presto sotto la responsabilità dello Stato membro. »
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