Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 mar 1988
1. Gli importi compensativi « adesione » di cui all'articolo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 623/86, che figurano nella colonna 3 dell'allegato III dello stesso regolamento e dei regolamenti che lo modificano, sono applicabili anche all'esportazione del Regno di Spagna verso la Comunità a dieci di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 ma non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80. 2. Gli importi compensativi « adesione » di cui all'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 623/86, che figurano nella colonna 4 dell'allegato III dello stesso regolamento e dei regolamenti che lo modificano, sono applicabili anche all'esportazione dalla Repubblica portoghese verso la Comunità a dieci di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 ma non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80.
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