Art. 9

Art. 9

In vigore dal 29 feb 1988
1. Qualora non siano stati rispettati, per una determinata nave, gli obblighi previsti nel presente regolamento, la licenza è revocata; tale licenza non viene sostituita. 2. In caso di esercizio della pesca nelle zone di cui all' da parte di una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore o gestita da una persona fisica o giuridica che, rispettivamente, è proprietario o esercita la gestione di altre navi a cui sono state rilasciate licenze di pesca, una di queste licenze può essere revocata.
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