Art. 11
In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. von GELDERN
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 34.
(3) GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 2.
ALLEGATO I
ZONE VIETATE DI CUI ALL'
1) 200 miglia al largo delle Azzorre.
2) Zona delimitata dalla linea:
- che parte da 34°55 N, 13°40 O,
- si dirige verso nord sino a 35°10 N, 13°40 O,
- prosegue verso est seguendo il parallelo 35°10 N sino alla sua intersezione con la linea che delimita la zona economica esclusiva, in appresso denominata « ZEE »,
- segue la linea di delimitazione della ZEE sino alla sua intersezione con il parallelo 34°55 N,
- e si dirige quindi verso ovest lungo il parallelo 34°55 N sino al punto di partenza.
3) Zona delimitata dalla linea:
- che parte da 34°35 N, 14°25 O,
- si dirige verso ovest sino a 34°35 N, 14°45 O,
- prosegue verso nord sino a 34°50 N, 14°45 O,
- quindi verso est sino a 34°50 N, 14°25 O,
- e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza.
4) Zona delimitata dalla linea:
- che parte da 33°40 N, 14°05 O,
- si dirige verso ovest sino a 33°40 N, 14°35 O,
- prosegue verso nord-ovest sino a 34°00 N, 14°50 O,
- quindi verso est sino a 34°00 N, 14°20 O,
- e, deviando verso sud-est, ritorna al punto di partenza.
5) Zona delimitata dalla linea:
- che parte da 35°00 N, 15°05 O,
- si dirige verso ovest sino a 35°00 N, 16°00 O,
- prosegue verso nord sino a 35°35 N, 16°00 O,
- quindi verso est sino a 35°35 N, 15°05 O,
- e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza.
ALLEGATO II
CONDIZIONI SPECIALI
1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave.
2. Le lettere e cifre d'immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate.
3. Deve essere tenuto un giornale di bordo nel quale devono essere registrati dopo ogni operazione di pesca:
3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie;
3.2. la data e l'ora di inizio e di fine dell'operazione di pesca;
3.3. il riquadro CIEM e COPACE nel quale sono state effettuate le catture;
3.4. il metodo di pesca utilizzato;
3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6.
4. Le comunicazioni trasmesse in virtù della licenza devono contenere le informazioni seguenti:
a) nome della nave;
b) indicativo radio;
c) numero della licenza;
d) numero di serie della trasmissione per il viaggio in causa;
e) indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 5;
f) data;
g) ora;
h) posizione geografica;
i) per le navi munite di una licenza, attività della nave durante il periodo in causa (in viaggio, alla pesca, all'ancora, all'attracco, in fase di sbarco, in riparazione, altro);
j) quantitativi catturati nel corso dell'operazione di pesca, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie;
k) quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie;
1) coordinate della zona geografica nella quale sono state effettuate le catture;
m) quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie
n) nome, segnale di chiamata e, se del caso, numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;
o) nome del capitano.
5. Le informazioni di cui al punto 4 devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24 189 FISEU-B) tramite una stazione radio di Lisbona (segnale di chiamata: CUL) o di Madera (segnale di chiamata: CUB), secondo lo scadenzario seguente:
a) per le informazioni di cui alle lettere da a) a h):
- al momento del preavviso di partenza, che deve essere dato almeno 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona economica esclusiva situata al largo delle coste portoghesi, in appresso denominata « ZEE »:
b) per le informazioni di cui alle lettere da a) a o):
- al momento di ogni entrata nella ZEE;
- al momento di ogni uscita dalla ZEE;
- al momento di ogni entrata in un porto di uno Stato membro;
- al momento di ogni uscita da un porto di uno Stato membro;
- ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di entrata della nave nella ZEE o a decorrere dalla data di uscita dal porto di uno Stato membro. 6. Per indicare le specie detenute a bordo in conformità del paragrafo 4, verrà utilizzato il codice seguente:
1.2 // // // Codice // Nome scientifico // // // BFT // Thunnus thynnus thynnus // YFT // Thunnus albacares // ALB // Thunnus alalunga // BET // Thunnus obesus // SKJ // Katsuwonus pelamis // SQW // Xiphias gladius // BIL // Istiophoridae // OTH // Altri // // // //
Storico versioni
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