Art. 11

Art. 11

In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1988. Per il Consiglio Il Presidente W. von GELDERN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 34. (3) GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 2. ALLEGATO I ZONE VIETATE DI CUI ALL' 1) 200 miglia al largo delle Azzorre. 2) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°55 N, 13°40 O, - si dirige verso nord sino a 35°10 N, 13°40 O, - prosegue verso est seguendo il parallelo 35°10 N sino alla sua intersezione con la linea che delimita la zona economica esclusiva, in appresso denominata « ZEE », - segue la linea di delimitazione della ZEE sino alla sua intersezione con il parallelo 34°55 N, - e si dirige quindi verso ovest lungo il parallelo 34°55 N sino al punto di partenza. 3) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°35 N, 14°25 O, - si dirige verso ovest sino a 34°35 N, 14°45 O, - prosegue verso nord sino a 34°50 N, 14°45 O, - quindi verso est sino a 34°50 N, 14°25 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. 4) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 33°40 N, 14°05 O, - si dirige verso ovest sino a 33°40 N, 14°35 O, - prosegue verso nord-ovest sino a 34°00 N, 14°50 O, - quindi verso est sino a 34°00 N, 14°20 O, - e, deviando verso sud-est, ritorna al punto di partenza. 5) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 35°00 N, 15°05 O, - si dirige verso ovest sino a 35°00 N, 16°00 O, - prosegue verso nord sino a 35°35 N, 16°00 O, - quindi verso est sino a 35°35 N, 15°05 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. ALLEGATO II CONDIZIONI SPECIALI 1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave. 2. Le lettere e cifre d'immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. 3. Deve essere tenuto un giornale di bordo nel quale devono essere registrati dopo ogni operazione di pesca: 3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 3.2. la data e l'ora di inizio e di fine dell'operazione di pesca; 3.3. il riquadro CIEM e COPACE nel quale sono state effettuate le catture; 3.4. il metodo di pesca utilizzato; 3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6. 4. Le comunicazioni trasmesse in virtù della licenza devono contenere le informazioni seguenti: a) nome della nave; b) indicativo radio; c) numero della licenza; d) numero di serie della trasmissione per il viaggio in causa; e) indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 5; f) data; g) ora; h) posizione geografica; i) per le navi munite di una licenza, attività della nave durante il periodo in causa (in viaggio, alla pesca, all'ancora, all'attracco, in fase di sbarco, in riparazione, altro); j) quantitativi catturati nel corso dell'operazione di pesca, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; k) quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 1) coordinate della zona geografica nella quale sono state effettuate le catture; m) quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie n) nome, segnale di chiamata e, se del caso, numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; o) nome del capitano. 5. Le informazioni di cui al punto 4 devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24 189 FISEU-B) tramite una stazione radio di Lisbona (segnale di chiamata: CUL) o di Madera (segnale di chiamata: CUB), secondo lo scadenzario seguente: a) per le informazioni di cui alle lettere da a) a h): - al momento del preavviso di partenza, che deve essere dato almeno 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona economica esclusiva situata al largo delle coste portoghesi, in appresso denominata « ZEE »: b) per le informazioni di cui alle lettere da a) a o): - al momento di ogni entrata nella ZEE; - al momento di ogni uscita dalla ZEE; - al momento di ogni entrata in un porto di uno Stato membro; - al momento di ogni uscita da un porto di uno Stato membro; - ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di entrata della nave nella ZEE o a decorrere dalla data di uscita dal porto di uno Stato membro. 6. Per indicare le specie detenute a bordo in conformità del paragrafo 4, verrà utilizzato il codice seguente: 1.2 // // // Codice // Nome scientifico // // // BFT // Thunnus thynnus thynnus // YFT // Thunnus albacares // ALB // Thunnus alalunga // BET // Thunnus obesus // SKJ // Katsuwonus pelamis // SQW // Xiphias gladius // BIL // Istiophoridae // OTH // Altri // // // //
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:580:oj#art-11