Art. 8

Art. 8

In vigore dal 29 feb 1988
1. Gli Stati membri prendono misure necessarie affinché l'informazione raccolta nel corso delle indagini di cui al presente regolamento risponda alle caratteristiche di cui all'allegato I. Le modifiche dell'elenco delle caratteristiche per le indagini dal 1993 al 1997 sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15. 2. Le definizioni delle caratteristiche, nonché le regioni e le circoscrizioni sono quelle stabilite con decisione 83/461/CEE della Commissione (1), modificata dalle decisioni 85/622/CEE (2) e 85/643/CEE (3); le eventuali modifiche sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15. 3. Qualora, nel quadro dell'applicazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole per determinati Stati membri, siano stati fissati dei redditi lordi standard per le suddivisioni di determinate caratteristiche di cui all'allegato I, gli Stati membri interessati raccolgono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione di tali redditi lordi standard.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:571:oj#art-8