Art. 7
In vigore dal 29 feb 1988
1. In caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo.
Le modalità di tale ripartizione e le eventuali eccezioni alla regola generale saranno stabilite dagli Stati membri, previo accordo della Commissione.
Peraltro, la superficie delle coltivazioni consociate viene rilevata anche al di fuori della superficie agricola utilizzata (SAU) secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.
2. La superficie delle coltivazioni successive secondarie viene rilevata al di fuori della « superficie agricola utilizzata ».
Le coltivazioni successive secondarie devono essere specificate secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato I.
Storico versioni
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