Art. 4
In vigore dal 29 feb 1988
Gli Stati membri che effettuano indagini per campione prendono le misure necessarie per ottenere risultati attendibili ai vari livelli di aggregazione previsti, cioè:
- le regioni di cui all',
- le circoscrizioni di cui all' (unicamente per l'indagine di base),
e, nella misura in cui siano localmente importanti:
- le « zone agricole svantaggiate » ai sensi dell' della direttiva 75/268/CEE (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (3), e le « zone di montagna » ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo,
- gli orientamenti tecnico-economici principali ai sensi della decisione 85/377/CEE (4),
- gli orientamenti tecnico-economici particolari ai sensi della medesima decisione.
Storico versioni
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