Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 feb 1988
1. D'accordo con la raccomandazione della FAO riguardante un censimento mondiale per l'agricoltura, gli Stati membri effettuano, tra il 1o dicembre 1988 e il 1o marzo 1991, un'indagine di base, in una o più fasi, sotto forma di un censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le imprese agricole. Essa riguarda l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 1989 o nel 1990. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare indagini per campione casuale, in appresso denominate « indagini per campione », per determinate caratteristiche; i risultati così ottenuti sono allora estrapolati. 2. Gli Stati membri possono altresì spostare la realizzazione dell'indagine di base fino ad un periodo massimo di dodici mesi; in tal caso effettuano oltre all'indagine di base anche un'indagine per campione su uno degli anni di messa a coltura (1989/1990).
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