Art. 14
In vigore dal 29 feb 1988
1. Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all' vengono rimborsati agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, 20 ECU per azienda agricola censita, i cui dati completi siano trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee, fino ad un importo massimo per indagine di:
- 100 000 ECU per il Lussemburgo,
- 500 000 ECU per il Belgio e la Danimarca,
- 700 000 ECU per i Paesi Bassi,
- 1 100 000 ECU per l'Irlanda,
- 1 300 000 ECU per il Regno Unito,
- 2 000 000 di ECU per la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Portogallo.
Gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese dell'insieme delle quattro indagini sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.
2. Per lo sviluppo e la gestione del progetto EUROFARM le risorse finanziarie ritenute necessarie sono accordate alla Commissione fino ad un importo massimo annuale di:
- 480 000 ECU per l'anno 1989,
- 480 000 ECU per l'anno 1990,
- 240 000 ECU per l'anno 1991,
- 80 000 ECU per gli anni 1992 e 1998,
da iscrivere nel bilancio generale delle Comunità europee.
1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato « comitato », viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione trattata. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta provvedimenti che sono di applicazione immediata. Tutavia, qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio; in questo caso, la Commissione può rinviare di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione dei provvedimenti che essa ha deciso.
Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.
Storico versioni
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