Art. 11
In vigore dal 29 feb 1988
Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni che esso riterrà necessario di richiedere per quanto riguarda l'organizzazione e la metodologia delle indagini oggetto del presente regolamento; essi forniscono in particolare il calendario delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.
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