Art. 5
In vigore dal 29 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile dal 1o marzo 1988 al 30 giugno 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1988.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 217 del 15. 8. 1987, pag. 7.
Storico versioni
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