Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 feb 1988
1. L'importazione in Italia dei prodotti di cui all', paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità italiane, valida soltanto in Italia. 2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione dell'Italia.
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