Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2083/80 è modificato come segue:
In vigore dal 29 feb 1988
1. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il volume di produzione minimo di cui all' e al paragrafo 1 del presente articolo è ridotto:
- del 30 % a favore delle associazioni di produttori composte prevalentemente di imprenditori agricoli la cui azienda è situata nel Mezzogiorno o nelle isole greche o nelle zone contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1);
- del 50 % a favore delle associazioni di produttori composte prevalentemente di imprenditori agricoli la cui azienda è situata nelle isole Baleari o nelle isole Canarie.
(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. »
2. All'articolo 3 è aggiunto il comma seguente:
« Per quanto concerne la Spagna, in deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, le unioni devono avere la superficie colturale minima, il fatturato e la percentuale del volume nazionale di produzione stabiliti al punto III dell'allegato. Per ciò che riguarda i prodotti elencati nell'allegato, nonché altri prodotti, le unioni devono essere composte di almeno cinque associazioni riconosciute ed avere un'estensione territoriale corrispondente al minimo a quella di una comunità autonoma. »
3. Nell'allegato è aggiunta la tabella acclusa al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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