Art. 1
In vigore dal 25 feb 1988
Per il primo trimestre 1988 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne i regimi di cui agli articoli da 9 a 11 del suddetto regolamento:
a) le domande possono essere depositate solamente dal 29 febbraio al 7 marzo 1988;
b) le comunicazioni previste all'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e b) del suddetto regolamento vengono effettuate il 14 marzo 1988;
c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento ha luogo il 28 marzo 1988.
Storico versioni
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