Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 feb 1988
La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponible e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
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