Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 feb 1988
1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell', paragrafo 1, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra della quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta. 3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, la terza quota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata sino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri potranno procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
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