Art. 10

Art. 10

In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2. (2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37. (3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 133 del 27. 5. 1987, pag. 3.
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