Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1988. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. ALLEGATO 1. All' del regolamento (CEE) n. 2464/77 del Consiglio (GU n. L 286 del 10. 11. 1977), modificato dalla decisione 82/627/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 31. 8. 1982), che dispone misure speciali per le importazioni di taluni dadi di ferro o di acciaio originari di Taiwan, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. In supplemento ai normali dazi doganali, tasse ed altri oneri che normalmente gravano sulle importazioni, è istituito un dazio speciale sui seguenti prodotti originari di Taiwan: - dadi filettati, di ferro od acciaio ottenuti dalla massa su forni automatici a ''décolleter" di diametro di foro non eccedente 6 mm, corrispondenti alle sottovoci 7318 16 10, ex 7318 16 30 e ex 7318 16 50 della nomenclatura combinata. - dadi filettati, di ferro od acciaio, presentati isolatamente, di diametro di foro non eccedente 10 mm, corrispondenti alla sottovoce ex 7318 16 91. » 2. All' della raccomandazione n. 811/78/CECA della Commissione (GU n. L 108 del 22. 4. 1978), modificata dalla raccomandazione n. 874/83/CECA della Commissione (GU n. L 96 del 15. 4. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere di ferro o di acciaio originarie della Repubblica democratica tedesca, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a caldo, di spessore di 2 mm o più, corrispondenti alle sottovoci 7208 32 10, 32 30, 32 51, 32 59, 32 91, 32 99, 33 10, 33 91, 33 99, 34 10, 34 90, 35 10, 42 10, 42 30, 42 51, 42 59, 42 91, 42 99, 43 10, 43 91, 43 99, 44 10, 44 90, 45 10; 7211 12 10, ex 19 10, 22 10 e ex 29 10 della nomenclatura combinata, originari della Repubblica democratica tedesca. » 3. All' del regolamento (CEE) n. 955/79 del Consiglio (GU n. L 121 del 15. 5. 1979), modificato dalla decisione 82/285/CEE della Commissione (GU n. L 128 dell'11. 5. 1982), recante conclusione del riesame della procedura antidumping relativa alle importazioni di un erbicida originario della Romania, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di DNBP tecnico (dinosebe), originario della Romania ed esportato dalla Chimimportexport, Bucarest, corrispondente alle sottovoci ex 2908 90 10 e ex 3808 30 10 della nomenclatura combinata. Al dazio in questione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. » 4. All' del regolamento (CEE) n. 1100/80 del Consiglio (GU n. L 114 del 3. 5. 1980), modificato dal regolamento (CEE) n. 485/83 del Consiglio (GU n. L 55 del 2. 3. 1983) e dal regolamento (CEE) n. 2275/84 del Consiglio (GU n. L 209 del 4. 8. 1984), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fibre sintetiche originari degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco corrispondenti alla sottovoce 5503 30 00 della nomenclatura combinata e di fasci di filamenti sintetici corrispondenti alla sottovoce 5501 30 00 della nomenclatura combinata, originari degli Stati Uniti d'America. » 5. All' del regolamento (CEE) n. 3439/80 del Consiglio (GU n. L 358 del 31. 12. 1980), modificato dal regolamento (CEE) n. 3198/81 del Consiglio (GU n. L 322 dell'11. 11. 1981), dal regolamento (CEE) n. 407/83 del Consiglio (GU n. L 50 del 23. 2. 1983), dal regolamento (CEE) n. 2585/85 del Consiglio (GU n. L 246 del 13. 9. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliestere corrispondenti alle sottovoci 5402 33 10, 5402 33 90, 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90 della nomenclatura combinata, originari degli Stati Uniti d'America. 2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è la seguente: a) per i filati testurizzati di poliesteri corrispondenti alle sottovoci 5402 33 10 e 5402 33 90 della nomenclatura combinata l'aliquota del dazio è di 16,4 %, ad eccezione dei prodotti esportati dalle società qui di seguito indicate, a cui si applicano aliquote diverse: 1.2 // Burlington Industries Inc., Greensboro, North Carolina // 4,5 % // Carter Moore and Co. Inc. New York, NY // 11,9 % // Collins and Aikman Corp., Graham, North Carolina // 2,5 % // International Fiber Industries Inc. // 5,4 % // Macfield Texturing Inc. Madison, North Carolina // 3,6 % // Titan Textile Company Inc., New York, NY // 3,5 % // Unifi Inc., Greensboro, North Carolina // 1,87 % // Uni-Tex International, New York, NY // 2,4 % b) per i filati non testurizzati corrispondenti alle sottovoci 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90 della nomenclatura combinata l'aliquota del dazio è di 15,6 %, ad eccezione dei prodotti manufatti ed esportati da Eastman Chemical International Company, Kingsport, Tennessee, ai quali si applica un'aliquota di 13,7 %. » 6. All' del regolamento (CEE) n. 182/81 del Consiglio (GU n. L 129 del 15. 5. 1981), modificato dal regolamento (CEE) n. 2357/87 del Consiglio (GU n. L 213 del 4. 8. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero corrispondente alla sottovoce 2915 32 00 della nomenclatura combinata, originario degli Stati Uniti d'America. » 7. All' del regolamento (CEE) n. 2761/81 del Consiglio (GU n. L 270 del 25. 9. 1981), modificato dal regolamento (CEE) n. 906/83 del Consiglio (GU n. L 101 del 20. 4. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di o-xilene (ortoxilene), originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di o-xilene (ortoxilene) corrispondente alla sottovoce 2902 41 00 della nomenclatura combinata, originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America. » 8. All' del regolamento (CEE) n. 2940/81 del Consiglio (GU n. L 296 del 15. 10. 1981), modificato dal regolamento (CEE) n. 905/83 del Consiglio (GU n. L 101 del 20. 4. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di p-xilene (paraxilene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di p-xilene (paraxilene) corrispondente alla sottovoce 2902 43 00 della nomenclatura combinata, originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti. » 9. All' del regolamento (CEE) n. 1283/82 del Consiglio (GU n. L 148 del 27. 5. 1982), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della Cina, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico corrispondente alla sottovoce ex 2917 11 00 della nomenclatura combinata, originario della Cina. » 10. All' del regolamento (CEE) n. 273/83 del Consiglio (GU n. L 32 del 3. 2. 1983), modificato dal regolamento (CEE) n. 1946/86 del Consiglio (GU n. L 169 del 26. 6. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1 È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero, corrispondente alle sottovoci ex 2836 20 00 e ex 3823 90 99, della nomenclatura combinata, originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica. » 11. All' del regolamento (CEE) n. 551/83 del Consiglio (GU n. L 64 del 10. 3. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta e cartone kraft, originari degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta e cartone kraft greggi, corrispondenti alle sottovoci 4804 11 11, 4804 11 15, ex 4804 11 19 e ex 4804 11 90 della nomenclatura combinata, originari degli Stati Uniti d'America. Al dazio in questione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. » 12. All' del regolamento (CEE) n. 1472/83 del Consiglio (GU n. L 151 del 9. 6. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esametilentetrammina originaria della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di metenamina (DCI) (esamentilentetrammina), corrispondente alla sottovoce ex 2933 90 10 della nomenclatura combinata, originaria della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica » 13. All' del regolamento (CEE) n. 2024/83 del Consiglio (GU n. L 199 del 22. 7. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 4,4-isopropilidendifenolo, originario degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 4,4-isopropilidendifenolo corrispondente alla sottovoce 2907 23 10 della nomenclatura combinata, originario degli Stati Uniti d'America. » 14. All' della decisione n. 2182/83/CECA della Commissione (GU n. L 210 del 2. 8. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela, modificata dalla decisione n. 1957/85/CECA della Commissione (GU n. L 184 del 17. 7. 1985), che sospende l'applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tipi di sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio originari del Brasile e dalla decisione n. 1532/87/CECA della Commissione (GU n. L 143 del 3. 6. 1987), che sospende l'applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni degli stessi prodotti originari del Venezuela, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, arrotolati e destinati alla rilaminazione di cui alle sottovoci 7208 11 00, 12 10, 13 10, 14 10, 22 10, 23 10 e 24 10 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, del Brasile, del Canada e del Venezuela. Ai fini del presente regolamento, si intendono per prodotti laminati piatti, arrotolati e destinati alla rilaminazione i prodotti semilavorati laminati a caldo, la cui sezione rettangolare ha uno spessore non inferiore a 1,5 mm, di larghezza superiore a 500 mm, aventi un peso unitario non inferiore a 500 kg, esclusi i prodotti destinati alla rilaminazione per lamiere dette ''magnetiche". » 15. All' del regolamento (CEE) n. 2730/83 del Consiglio (GU n. L 228 del 20. 8. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di bario originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di bario corrispondente alla sottovoce 2827 38 00 della nomenclatura combinata, originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica tedesca. » 16. All' del regolamento (CEE) n. 2978/83 del Consiglio (GU n. L 294 del 26. 10. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di idrossido di litio originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di idrossido di litio corrispondente alla sottovoce ex 2825 20 00 della nomenclatura combinata, originario degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica. Il dazio non si applica al prodotto manufatto ed esportato da Foote Mineral Company, USA e da Lithium Corporation of America, USA. » 17. All' del regolamento (CEE) n. 3540/83 del Consiglio (GU n. L 354 del 16. 12. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fibre di vetro (rovings), originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di fibre di vetro (filati accoppiati in parallelo senza torsione-rovings) corrispondenti alla sottovoce 7019 10 51 della nomenclatura combinata, originari della Repubblica democratica tedesca e della Cecoslovacchia. » 18. All' del regolamento (CEE) n. 3648/83 del Consiglio (GU n. L 361 del 24. 12. 1983), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli di fibre di legno originari della Cecoslovacchia e della Polonia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli di fibre di legno, di peso superiore a 0,8 g/cm3 corrispondente alle sottovoci 4411 11 00 e 4411 19 00 della nomenclatura combinata, originari della Cecoslovacchia e della Polonia. » 19. All' del regolamento (CEE) n. 1825/84 del Consiglio (GU n. L 170 del 29. 6. 1984), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli duri originari dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli di fibre di legno, di peso superiore a 0,8 g/cm3, corrispondenti alle sottovoci 4411 11 00 e 4411 19 00 della nomenclatura combinata, originari dell'Unione Sovietica. » 20. All' del regolamento (CEE) n. 1826/84 del Consiglio (GU n. L 170 del 29. 6. 1984), modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/87 del Consiglio (GU n. L 275 del 29. 9. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero, originario del Canada, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero corrispondente alla sottovoce 2915 32 00 della nomenclatura combinata, originario del Canada. » 21. All' del regolamento (CEE) n. 2089/84 del Consiglio (GU n. L 193 del 21. 7. 1984), modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/85 del Consiglio (GU n. L 129 del 15. 5. 1985) e dal regolamento (CEE) n. 3528/87 del Consiglio (GU n. L 336 del 26. 11. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti radiali scanalati ad un unico ordine di sfere, con un diametro esterno massimo di 30 mm, corrispondenti alla sottovoce ex 8482 10 10 della nomenclatura combinata, originari del Giappone e di Singapore. » 22. All' del regolamento (CEE) n. 3337/84 del Consiglio (GU n. L 311 del 29. 11. 1984), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio denso, originarie degli Stati Uniti d'America, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio denso corrispondente alla sottovoce ex 2836 20 00 della nomenclatura combinata, originario degli Stati Uniti d'America. » 23. All' del regolamento (CEE) n. 96/85 del Consiglio (GU n. L 13 del 16. 1. 1985), modificato dal regolamento (CEE) n. 3366/87 del Consiglio (GU n. L 321 dell'11. 11. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pentaeritritolo originario del Canada, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pentaeritritolo corrispondente alla sottovoce 2905 42 00 della nomenclatura combinata, originario del Canada. » 24. All' del regolamento (CEE) n. 228/85 del Consiglio (GU n. L 26 del 31. 1. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario del Brasile, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico corrispondente alla sottovoce ex 2917 11 00 della nomenclatura combinata, originario del Brasile. » 25. All' del regolamento (CEE) n. 1543/85 del Consiglio (GU n. L 148 del 7. 6. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di specchi di vetro, originari del Sudafrica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di specchi di vetro corrispondenti alla sottovoce 7009 91 00 della nomenclatura combinata, originari del Sudafrica. » 26. All' del regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio (GU n. L 163 del 22. 6. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di macchine da scrivere elttroniche, originarie del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche, con o senza dispositivi di calcolo, corrispondenti alle sottovoci ex 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 e ex 8470 90 00 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone. » 27. All' del regolamento (CEE) n. 1739/85 del Consiglio (GU n. L 167 del 27. 6. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfere il cui maggior diametro esterno è superiore a 30 mm e di cuscinetti a rulli conici, corrispondenti alle sottovoci 8482 10 90 e 8482 20 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone, ad eccezione dei cuscinetti prodotti dalle società Inoue Jikuuke Kogyo Co Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd e Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd. » 28. All' del regolamento (CEE) n. 1877/85 del Consiglio (GU n. L 176 del 4. 7. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di escavatori idraulici originari del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, con un'unica benna montata o concepita per essere montata su un braccio rotante a 360o, corrispondenti alla sottovoce ex 8429 52 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone. » 29. All' del regolamento (CEE) n. 2322/85 del Consiglio (GU n. L 218 del 15. 8. 1985), istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicina originaria del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glicina corrispondente alla sottovoce 2922 49 10 della nomenclatura combinata, originaria del Giappone. » 30. All' del regolamento (CEE) n. 3385/85 del Consiglio (GU n. L 321 del 30. 11. 1985), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di cromo basico, originario della Iugoslavia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di cromo basico corrispondente alla sottovoce ex 2833 23 00 della nomenclatura combinata, originario della Iugoslavia. » 31. All' del regolamento (CEE) n. 264/86 del Consiglio (GU n. L 32 del 7. 2. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zoccoli con suole esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC, corrispondenti alla sottovoce ex 6403 30 00 della nomenclatura combinata, originari della Svezia. ». 32. All' del regolamento (CEE) n. 338/86 del Consiglio (GU n. L 40 del 15. 2. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie della Repubblica popolare cinese, il testo del paragrafo 1 è sostiuito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta, aventi dimensioni pari a 1/2 per 1/8 di pollice, corrispondenti alla sottovoce ex 7315 11 10 della nomenclatura combinata, originarie della Repubblica popolare cinese. » 33. All' del regolamento (CEE) n. 1058/86 del Consiglio (GU n. L 97 del 12. 4. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche destinate al commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o no di un dispositivo per stampare le tre indicazioni suddette), corrispondenti alla sottovoce ex 8423 81 50 della nomenclatura combinata, originarie del Giappone, ad eccezione delle bilance fabbricate dalle società Yamato Scale Co. Ltd, Teraoka Seiko Co. Ltd e Kubota Ltd. » 34. All' del regolamento (CEE) n. 1244/86 del Consiglio (GU n. L 113 del 30. 4. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame corrispondente alla sottovoce ex 2833 25 00 della nomenclatura combinata, originario della Iugoslavia. » 35. All' del regolamento (CEE) n. 3661/86 del Consiglio (GU n. L 339 del 2. 12. 1986), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio, originario della Repubblica popolare cinese, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio corrispondente alla sottovoce ex 2841 60 00 della nomenclatura combinata, originario della Repubblica popolare cinese. » 36. All' del regolamento (CEE) n. 29/87 del Consiglio (GU n. L 6 dell'8. 1. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di congelatori corrispondenti alle sottovoci 8418 40 91 e 8418 40 99 della nomenclatura combinata, originari dell'Unione Sovietica. » 37. All' del regolamento (CEE) n. 374/87 del Consiglio (GU n. L 35 del 6. 2. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento corrispondenti alla sottovoce ex 8483 20 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone. » 38. All' del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio (GU n. L 54 del 24. 2. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi di fotocopia a carta comune e a sistema ottico corrispondenti alle sottovoci ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00 della nomenclatura combinata, originari del Giappone. » 39. All' del regolamento (CEE) n. 864/87 del Consiglio (GU n. L 83 del 27. 3. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia e dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, corrispondenti alle sottovoci ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 e ex 8501 52 99 della nomenclatura combinata, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia e dell'Unione Sovietica. » 40. All' del regolamento (CEE) n. 1305/87 del Consiglio (GU n. L 124 dell'11. 5. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di motori fuoribordo originari del Giappone, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo aulle importazioni di motori fuoribordo di potenza inferiore o uguale a 26 kW (35 CV) corrispondenti alle sottovoci 8407 21 11, 8407 21 19 e ex 8407 21 91 della nomenclatura combinata, originari del Giappone. » 41. All' del regolamento (CEE) n. 2347/87 del Consiglio (GU n. L 213 del 4. 8. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di orologi da polso meccanici corrispondenti alle sottovoci ex 9102 21 00 e ex 9102 29 00 della nomenclatura combinata, originari dell'Unione Sovietica. » 42. All' del regolamento (CEE) n. 2382/87 del Consiglio (GU n. L 218 del 7. 8. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari 75 kW, corrispondenti alle sottovoci ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 e ex 8501 52 99 della nomenclatura combinata, originari della Iugoslavia. » 43. All' del regolamento (CEE) n. 2512/87 del Consiglio (GU n. L 235 del 20. 8. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originario della Cecoslovacchia e dell'Ungheria, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame corrispondente alla sottovoce 2833 25 00 della nomenclatura combinata, originario della Cecoslovacchia e dell'Ungheria. » 44. All' del regolamento (CEE) n. 3339/87 del Consiglio (GU n. L 317 del 7. 11. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea corrispondente alle sottovoci 3102 10 10 e 3102 10 99 della nomenclatura combinata, originaria della Libia e dell'Arabia Saudita. » 45. All' del regolamento (CEE) n. 3365/87 del Consiglio (GU n. L 322 del 12. 11. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio/silicio di calcio, originario del Brasile, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio-calcio/siliciuro di calcio corrispondente alle sottovoci ex 7209 99 90 e ex 2850 00 70 della nomenclatura combinata, originario del Brasile. » 46. All' della decisione n. 3499/87/CECA della Commissione (GU n. L 330 del 21. 11. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere di ferro e di acciaio originarie del Messico, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio semplicemente laminati a caldo, aventi uno spessore di 3 mm o più, corrispondenti alle sottovoci 7208 32 10, 32 30, 32 51, 32 59, 32 91, 32 99, 33 10, 33 91, 33 99, 34 10, 34 90, 42 10, 42 30, 42 51, 42 59, 42 91, 42 99, 43 10, 43 91, 43 99, 44 10, 44 90; 7211 12 10, 19 10, 22 10 e 29 10 della nomenclatura combinata, originari del Messico. » 47. All' del regolamento (CEE) n. 3650/87 del Consiglio (GU n. L 343 del 5. 12. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio corrispondente alle sottovoci 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00 della nomenclatura combinata, originario del Brasile. » 48. All' del regolamento (CEE) n. 3687/87 del Consiglio (GU n. L 346 del 10. 12. 1987), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mercurio originario dell'Unione Sovietica, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mercurio, corrispondente alle sottovoci 2805 40 10 e 2805 40 90 della nomenclatura combinata, originario dell'Unione Sovietica. »
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