Art. 4 · 1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide di:

Art. 4

1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide di:

In vigore dal 22 feb 1988
- dare seguito alle domande di titolo nella misura in cui il quantitativo globale chiesto complessivamente per l'anno in corso non superi le 2 500 t, - annunciare la chiusura del contingente tariffario per l'anno in corso in caso di esaurimento del quantitativo di 2 500 t, e ne informa l'organismo competente. 2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.
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