Art. 4
1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide di:
In vigore dal 22 feb 1988
- dare seguito alle domande di titolo nella misura in cui il quantitativo globale chiesto complessivamente per l'anno in corso non superi le 2 500 t,
- annunciare la chiusura del contingente tariffario per l'anno in corso in caso di esaurimento del quantitativo di 2 500 t,
e ne informa l'organismo competente.
2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.
Storico versioni
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