Art. 1
In vigore dal 22 feb 1988
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo, aperto a partire dal 1o gennaio 1988 dal regolamento (CEE) n. 4081/87 del Consiglio con una riduzione del prelievo all'importazione pari a 100 ECU/t, relativamente a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99 originario e proveniente dalla Finlandia.
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